Un livornese a Nantes
Sodalitium (n. 75) ha già avuto modo di parlare del sacerdote della Fraternità San Pio X don Daniele Di Sorco, in una breve recensione intitolata “Radio Spada e la Fraternità non sono ‘tranquilli’” (pp. 73 ss.). Mea culpa: ammetto di aver canzonato un pochettino don Di Sorco, descritto come “sacerdote livornese della Fraternità, formatosi precedentemente presso i bi-ritualisti Francescani dell’Immacolata” ponendo il dubbio se fosse “più disonorevole per Radio Spada collaborare con la Fraternità, o invece vergognoso per la Fraternità collaborare con Radio Spada”. Capisco quindi che a don Daniele sia saltata la mosca al naso, e abbia pensato di renderci pan per focaccia in una conferenza da lui tenuta a Nantes, in Bretagna, il 10 marzo 2025.
Bisogna sapere che a Nantes alcuni sacerdoti francesi, membri dell’Istituto Cattolico Romano di Mons. Sanborn, hanno preso la successione di don Philippe Guépin, e hanno molto successo nel loro apostolato, sia quello tradizionale (messa, sacramenti ecc.) sia quello più moderno (con una assidua presenza sui canali di comunicazione sociale). E’ comprensibile quindi che la Fraternità San Pio X, adusa al ‘basso profilo’ nei confronti dei modernisti, sia invece preoccupata dalla noiosa presenza a Nantes di zelanti sacerdoti “guérardiani”, ed intenda controbattere alle loro argomentazioni. Sodalitium lascia volentieri ai confratelli bretoni l’onore e l’onere di rispondere a don Di Sorco, limitandosi a dire due parole al discepolo di don Tranquillo a riguardo…della famosa mosca al naso di cui sopra.
Don Ricossa è un falsario?
Don Di Sorco, quindi, è partito da Albano Laziale e si è recato fino a Nantes (Priorato Saint-Louis, 10 marzo 2025)… appositamente per parlare male dei “sedevacantisti” (che poi sarebbero invece i difensori della Tesi di Cassiciacum) con una “conferenza-presentazione in diapositiva sul sedevacantismo” intitolata “Une Eglise sans Pape?”. (Si vede che in tutta la Francia la Fraternità non ha trovato un conferenziere adatto allo scopo, e lo ha dovuto cercare in Italia). Ma veniamo al minuto 1:18:29 (e seguenti) e trascriviamo/traduciamo le parole del conferenziere: “Bisognerebbe che i sedevacantisti ci spieghino come possono essere valide le loro confessioni se pensano che nella Chiesa non c’è più nessun soggetto di giurisdizione ordinaria. Sapete, c’è stato in Italia un dibattito col capo (sic) dell’Istituto Mater Boni Consilii, quelli che sono adesso a Nantes (sic) e sostengono la Tesi di Cassiciacum. C’è stato un dibattito perché c’è un sacerdote nostrano (don Tranquillo; si vede che, da quando è uscito dalla Fraternità, è divenuto innominabile, n.d.a.) che aveva presentato quest’argomento: come sono valide le vostre confessioni? E don Ricossa, il capo dell’Istituto aveva risposto dicendo, citando un testo di Merkelbach, un celebre manuale di (teologia) morale: qui si vede che in questo caso il sacerdote riceve la giurisdizione da Dio. Solo che aveva troncato la citazione. La citazione diceva che di fatto ricevono la giurisdizione da Dio mediante il Papa. E questo cambia tutto. Perciò se è stato costretto a troncare la citazione, a cambiare la citazione, a falsificarla di fatto, perché gli faceva dire cose diverse da ciò che diceva, si vede che hanno delle difficoltà a rispondere a quest’argomento”
Caro don Di Sorco, le bugie hanno le gambe corte!
Gli ignari fedeli del Priorato San Luigi di Nantes, evidentemente, non possono sapere cosa realmente abbia detto don Ricossa, di cui magari ignorano persino l’esistenza. Per cui don Di Sorco può far loro credere qualsiasi cosa, sicuro che la berranno come acqua di fonte. Ma per chi avesse voglia di controllare (e conoscesse l’italiano) possiamo dare la possibilità di ascoltare le parole stesse di don Ricossa (Milano, 15 novembre 2014, XIII convegno di Studi Albertariani – “La Tesi di Cassiciacum ieri e oggi La Chiesa ai tempi di Jorge … – Gloria.tv) e di leggerne la trascrizione che ho reperito in un sito a me finora ignoto, ma benemerito: lumen publicum: La Tesi di Cassiciacum, obiezioni e risposte (Parte II)
“Uno di questi scrittori più seri, un sacerdote della fsspx che ha esposto prima a parole poi per scritto – ne abbiamo parlato anche personalmente, e devo ammettere che, come dice una malalingua veneta, mi ha messo in difficoltà –, don Mauro Tranquillo… Non vorrei distorcere il suo pensiero ma sostanzialmente, per riassumere come l’ho capito io, la cosa è così. Io stesso ho insistito parlando delle consacrazioni dei vescovi (ne ho parlato anche qui) su una verità che è insegnata dal Magistero ordinario della Chiesa, ovverosia: la giurisdizione del vescovo e tutta la giurisdizione ecclesiastica viene da Dio – perché tutto viene da Dio – tramite il Papa. È quello che i conciliari negano, che in Lumen Gentium viene tolto. Però il Magistero della Chiesa fino a Pio XII, quindi il Magistero della Chiesa “e basta”, dice questo. “Bene, dice don Tranquillo, se tutta la giurisdizione della Chiesa viene dal Papa e voi dite che il Papa non c’è assolutamente, cosa ne consegue? Che la Chiesa è totalmente priva di giurisdizione, non c’è più potere di giurisdizione in nessun modo”. E quindi già questo pone problemi per l’indefettibilità, etc. Nella Risposta al Dossier sul sedevacantismo ho risposto. Ma la cosa che colpisce di più la gente è l’esempio che adduce: “Siccome nel Sacramento di Penitenza la giurisdizione è necessaria per la validità” – e aggiungo: di Diritto divino – “se non c’è il Papa, ch’è fonte di tutta la giurisdizione, nessuno ha più giurisdizione per confessare, e quindi le confessioni sono tutte invalide. Questo è impossibile – e soprattutto sarebbero le nostre – ergo resta il Papa”, un Papa che non fa niente, che non insegna, che non fa leggi, che non promulga, che sta lì solo per rendere valide le confessioni di don Tranquillo. E poi le rende valide senza volerlo, perché dice: “tu non hai nessun ministero legittimo nella Chiesa”. Ma per qualche “piega” del diritto canonico la giurisdizione arriva anche lì…
L’errore di fondo (adesso non voglio ridurre a un minuto quello che meriterebbe di essere trattato in maniera molto più attenta, perché è un’obiezione intelligente, come intelligente è la persona che l’ha fatta) è una confusione, di cui mi sembra che don Tranquillo non parli (se mi sbaglio mi correggerà), tra la giurisdizione in foro interno e la giurisdizione in foro esterno. Qui ho le fotocopie del Manuale di teologia morale [1935] di Merkelbach, che è un domenicano tomista, in cui parlando del potere delle chiavi, “Sacramento di Penitenza”, fa proprio questa distinzione:
«Iurisdictio alia est fori Ecclesiae seu externi, quando directe et primario spectat publicum Ecclesiae regimen et utilitatem; alia fori Dei seu interni, quando directe et primario spectat privatam cuiuslibet fidelis utilitatem. Prior est potestas ecclesiastica et socialis quae conceditur a Pontifice ex propria auctoritate, et ideo ex hac derivatur ab eo ut a causa principali et auctoritate eius exercetur; altera est potestas non ecclesiastica sed divina, quae conceditur auctoritate propria Dei (qui solus valet directe attingere coscientiam et vinculum peccati), mediante tamen Pontifice ut ministro et instrumento divinitatis, et ideo non auctoritate Ecclesiae propria sed auctoritate ipsius Dei exercenda.» (B. H. Merkelbach o.p., Summa Theologiae Moralis, III, p. 526, Brugis 1962).
«Una cosa è la giurisdizione del foro della Chiesa o foro esterno, che riguarda direttamente e in modo primario il regime, il governo e l’utilità pubblica della Chiesa; altra la giurisdizione del foro di Dio o interno, che in maniera diretta e primaria concerne l’utilità privata di ogni fedele. La prima è la potestà ecclesiastica e sociale concessa dal Pontefice di propria autorità, e quindi da essa deriva come causa principale; l’altra è una potestà non ecclesiastica ma divina ch’è concessa per l’autorità propria di Dio».
Dopo di che, Merkelbach spiega [che] il potere della chiavi di cui si parla e che viene dal Vangelo, è concessa al sacerdote come giurisdizione in foro interno – in confessione quindi – con l’ordinazione sacerdotale. Quindi il potere di confessare, come si sa, è dato dall’ordinazione sacerdotale, che dà il potere delle chiavi e la giurisdizione in foro interno, che non viene dal Papa ma viene da Dio. È vero che è necessaria la giurisdizione in foro esterno, perché il sacramento dell’Ordine dà al sacerdote il potere di confessare ma bisogna che abbia dei sudditi, e i sudditi glieli dà il Papa. È il Papa che dice “tu sei parroco lì” o “tu hai il potere di confessare là” ecc. ecc. I sudditi li dà il Papa, ma il potere di confessare lo dà Dio con l’Ordinazione. Ora, in “stato di necessità” don Tranquillo dice che i sudditi ce li abbiamo, e conseguentemente quella che è una questione puramente ecclesiastica si risolve con lo “stato di necessità”, mentre invece il potere della giurisdizione per confessare radicale viene da Dio. La mancanza di distinzione tra questa giurisdizione in foro interno ch’è divina, e la giurisdizione in foro esterno ch’è ecclesiastica è la falla nel ragionamento. È vero che “ogni giurisdizione viene da Dio nella mediazione del Papa”, ma questo vale solo per la giurisdizione in foro esterno; la giurisdizione in foro interno, per il bene privato del singolo fedele, come il potere delle chiavi, viene direttamente da Dio. Così non dico io ma dice Merkelbach e gli altri autori che trattano della cosa”.
Mi scuso per la lunga (auto)citazione, per giunta fastidiosa visto lo stile parlato e l’intervento “a braccio”, ma era necessario per chiarire di cosa si parla.
Per rendere comprensibile la cosa al semplice fedele mediamente istruito della sua religione basterà ricordare quanto segue:
- il potere di confessare è ricevuto da Dio con la Sacra Ordinazione (potere delle Chiavi, foro interno) tanto è vero che un Vescovo diocesano o anche il Papa, con la sua suprema giurisdizione, se non hanno ancora ricevuto l’ordinazione sacerdotale, non possono confessare
- detto sacerdote però, per diritto divino (poiché il sacramento di penitenza è un tribunale) deve poter esercitare il suo potere su dei sudditi, e questi gli vengono dati dal diritto con la giurisdizione (in foro esterno) che viene in ultima analisi dal Papa.
Nella mia conferenza ho ricordato entrambi gli aspetti, per cui non ho troncato, cambiato, falsificato alcunché (quello che per don Di Sorco avrei troncato lo espongo a partire dalle parole: “è vero che è necessaria la giurisdizione in foro esterno ecc..”). Don Di Sorco può non essere d’accordo con le conclusioni che ne traggo – liberissimo di pensarla diversamente da me – ma non può minimamente accusarmi di avere taciuto una parte della verità, che ho esposto chiaramente a chi mi ascoltava.
Per cui, per concludere, dirò: caro don Di Sorco, io non ho falsificato quello che scrive Merkelbach, mentre lei ha falsificato quello che ho detto io. Medice, cura te ipsum (Luca, 4,23)
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